Acronimo per Meccanismo Europeo di Stabilità (in inglese European Stability Mechanism, ESM). È famoso per l’altro nome con cui è conosciuto, ovvero Fondo Salva-Stati. Serve a mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità finanziaria di un paese (art. 14 del trattato istitutivo), anche di concerto con altri attori (quali BCE, Commissione Europeao o Fondo Monetario Internazionale, art. 13 commi 1 e 3). Può raccogliere fondi con l’emissione di strumenti finanziari, può stipulare accordi finanziari con istituzioni finanziarie o terzi. Il suo direttore generale (ved. più avanti) vara politiche di investimento ai sensi della prudenza e della massima affidabilità creditizia (art. 22).
Quando è stato approvato?
Il MES ab origine è previsto ex art. 136 del TFUE, in seguito modificato – in sede di Consiglio Europeo di fine marzo 2011 su decisione Ecofin del maggio 2010 – proprio per la creazione di tale strumento. In linea di principio esisterebbe da poco dopo la bocciatura del 2005 del Trattato sulla Costituzione Europea dato che è quel testo è stato trasposto quasi integralmente in quello di Lisbona del 2007. Il trattato istitutivo è stato firmato il 2 febbraio 2012 ed è entrato in vigore nell’ottobre 2012, dopo l’approvazione Alta Corte tedesca di Karlsruhe sulla legittimità verso il suo sistema costituzionale.
Il testo approvato risulta il seguente: “Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità” (Nota: grassetto voluto dall’Autore). Concetto ribadito pure nel trattato istitutivo (punto 6 delle note preliminari, all’articolo 3) ed in altri articoli (articoli 12 16).
In Italia quando fu ratificato?
In Italia la modifica è stata ratificata con la l. 115/2012 del 23 luglio mentre il trattato istitutivo con l.116/2012 sempre del 23 luglio.
Esistevano altri strumenti simili in passato?
Sì e son stati assorbiti – sostituiti dal MES: l’European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM) ed l’European Financial Stability Facilty (EFSF), ma avevano carattere transitorio (probabilmente per sopperire al gap temporale tra l’approvazione di Lisbona ’07 e la piena operatività del MES nel 2013). EFSM e EFSF rimanevano comunque operativi per la gestione dei salvataggi di Grecia, Irlanda e Portogallo.
Che cos’è giuridicamente parlando?
L’ESM è un’organizzazione intergovernativa inquadrata nel diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo (può istituire un ufficio a Bruxelles, ex art. 31 comma 2). Questo per bypassare i tempi di approvazione in regime di revisione semplificata del trattato di Lisbona (ex art. 48 TUE) data la crescete crisi debitoria sul territorio europeo all’epoca.
Vi è un consiglio di governatori, formato dai rappresentati degli stati membri ed un presidente eletto per due anni. Vi è anche un consiglio di amministrazione. Il Commissario agli affari economici (attualmente Gentiloni) ed il Presidente della BCE (ora Lagarde) o il presidente dell’Eurogruppo (Centeno) possono partecipare in qualità di osservatori. Il consiglio dei governatori elegge un direttore generale per la durata di un quinquennio, rinnovabile una volta, ne è il rappresentante legale ed è altresì responsabile della nomina e licenziamento del personale (art. 7). Si vota con un sistema a maggioranza qualificata oppure per approvazione di tutti i membri. Per alcune questioni basta anche la maggioranza dei presenti. Attualmente il direttore generale del MES è il tedesco Klaus Regling, lo stesso che dagli audio delle trascrizioni di Yanis Varoufakis registrate in segreto agli incontri dell’Eurogruppo del 2015, ha dichiarato riguardo ai greci: “hanno fame? Non importa, paghino i loro debiti”.
Si possono ravvedere delle similitudini col FMI, col quale può operare per raggiungere i propri scopi (art. 38).
Annualmente si approvano: il bilancio di previsione (art. 26), i conti annuali (art. 27 comma 1); si pubblica anche una relazione trimestrale sulla posizione finanziaria (art. 27 comma 2). È istituita una funzione interna di revisione (art. 28), ma secondo quali principi? Quelli internazionali, ovvero IFRS – IAS, oppure quelli locali, i Lux GAAP? Son previsti dei revisori esterni (art. 29).
Una curiosità: non è previsto alcun potere di proposta o di consultazione con la Commissione Europea (anche se deve negoziare il protocollo di intesa, art. 4, e deve monitorare l’avanzamento del programma, art. 13) o col Parlamento Europeo; coi parlamenti nazionali c’è soltanto la condivisione di una relazione annuale (art. 30 comma 5). C’è solo un rimando alla Corte di Giustizia Europea qualora vi fossero delle controversie fra i membri o tra i membri e le parti contraenti (punto 16 delle note preliminari ed art. 37 comma 3).
Il MES rientra tra gli organismi dell’Unione Europea?
No, è un organismo che non rientra tra gli organi dell’Unione Europea.
Questi sono: Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), Banca centrale europea (BCE), Corte dei conti europea, Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), Comitato economico e sociale europeo (CESE), Comitato europeo delle regioni (CdR), Banca europea per gli investimenti (BEI), Mediatore europeo, Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB).
Essendo un fondo avrà anche un capitale. Se sì, di quanto è?
Il MES ha un capitale sottoscritto di EUR 700 miliardi. Di questi, EUR 80 miliardi (l’11,43%) vengono inizialmente forniti dai membri della zona Euro. I restanti EUR 620 miliardi sono visti come una combinazione di capitale richiamabile in ogni momento impegnato degli Stati membri sotto forma di garanzie (art. 9). Solo EUR 500 miliardi son prestabili.
Fatta base 100 l’Italia contribuisce per il 17,79%, liquidi son EUR 125.395.900,00 (allegato I e II al trattato istitutivo). Ad oggi, l’Italia ha versato EUR 14 miliardi. Il primo contribuente è la Germania, a seguire la Francia.
Nota bene: se i soldi non vengono utilizzati e si dovessero mai generare profitti, verrebbero distribuiti dividendi tra i partecipanti pro quota (art. 23).
Quali sono le sue prerogative?
Stando all’articolo 32 del trattato istitutivo del MES, per le sue funzioni (ovvero l’assistenza finanziaria con acquisti sul primario e secondario, creazione di linee di credito precauzionali e prestiti alla ricapitalizzazione diretta ed indiretta degli istituti bancari) il fondo è dotato di capacità giuridica piena per quanto riguarda l’acquisizione e l’alienazione di beni mobili ed immobili (comma 2.a); stipula dei contratti (comma 2.b); convenire in giudizio (comma 2.c) e concludere accordi riguardanti status giuridico ed altre immunità (comma 2.d). Su quest’ultimo punto, i beni, le disponibilità e le proprietà (…) ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità – rinunciabile – da ogni forma di giurisdizione (comma 3), senza contare che gli archivi, i locali e le comunicazioni son inviolabili (commi 5,6 e 7). Oltretutto ha istituzionalizzato l’inserimento delle clausole di azione collettiva (CAC) per tutti i titoli statali emessi a partire da gennaio 2013 (art. 12 comma 3). La Commissione Europea, dopo l’approvazione da parte del consiglio dei governatori, firma per conto del MES l’accordo di salvataggio ( art. 13 comma 3).
Una cosa balza all’occhio: il MES può attingere al mercato primario (ovvero finanziare direttamente i singoli stati) come previsto dall’articolo 17 mentre la BCE può farlo solamente tramite il mercato secondario (art. 123 TFUE ed art. 18 Statuto SEBC, escludendo i programmi strettamente condizionati deli programmi APP quali CBPP3, ABSPP, PSPP e CSPP). L’interrogativo è che ad un fondo vien permesso di fare ciò che può (e dovrebbe) fare una banca centrale nazionale (cosa che hanno fatto la Bank of Japan o la Bank of England, ad esempio).
Sembrerebbero parecchie quanto inspiegabili immunità per un fondo che deve incidere profondamente nella vita delle persone di una comunità nazionale. Ma qui si è parlato di beni, ma per quanto riguarda i membri?
Vi sono e son elencate negli articoli 34, 35 e 36 che regolano rispettivamente il segreto professionale, l’immunità personale e l’esenzione fiscale.
Per quanto concerne il segreto professionale, i membri del MES son tenuti al segreto professionale sia durante che ex post il loro mandato per tutto ciò che concerne le attività dell’organizzazione. Per l’esenzione fiscale, tutti gli attivi, le entrate, i beni e le transazioni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. Anzi, è il consiglio dei governatori che stabilisce il regime fiscale applicabile al suo personale (art. 5 comma 7 punto l).
Per quanto riguarda i suoi membri, il Presidente del Consiglio dei Governatori, i Governatori stessi, il CdA e tutto il personale godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell’esercizio ufficiale delle loro funzioni. I loro atti scritti e documenti ufficiali godono dell’inviolabilità, così come precedentemente detto per le comunicazioni in ogni forma (art. 32 comma 7).
Tutte immunità previste anche per i membri della BCE, della Commissione Europea e di altre organizzazioni europee. Ma queste però son previste da trattati fondanti l’Unione Europea stessa, mentre questa è un’organizzazione intergovernativa de facto scollegata dal quadro delle istituzioni europee.
In conclusione, cosa ha chiesto l’Italia?
L’Italia ha sempre premuto fin dall’inizio per la creazione dei cosiddetti coronabond (o eurobond) atti solamente a coprire inizialmente le esigenze di spesa sanitaria, per poi allargarlo all’eventuale “ricostruzione” una volta passata l’epidemia. Subito è stata cassata come proposta da parte della Germania e dei falchi nord Europei cui le fanno capo, in particolare l’Olanda adducendo al fatto che in realtà esiste il MES per questo tipo di problemi.
Il piccolissimo problema che sorge è che ci sarebbe l’accesso ad un prestito come linea di credito precauzionale per il 2% del PIL, quindi per l’Italia EUR 40 miliardi, ma senza condizionalità. Come si è evinto precedentemente, le uniche previsioni di condizionalità son quelle riguardanti un’attuazione rigorosa del piano di recupero del prestito stesso. Oltretutto per attivare i piani antispread a breve termine, ovvero il famoso Outright Monetary Transactions (OMT), bisognerebbe sottoscrivere il MES (tra l’altro, anche qui approvato dall’Alta Corte tedesca di Karlsruhe nel 2016).
Pertanto le “condizionalità morbide” esistono solamente a parole e servirebbero delle sostanziali modifiche ai trattati (in primis all’articolo 136 del TFUE ed in secundis di quello istitutivo del MES). Non son manco previste nel Regolamento UE 472/2013 sull’attuazione delle misure Two Pack (punto 4 delle note preliminari e gli articoli 1, 2 3, 7 e 9) e nel Regolamento CE 1466/1997, ovvero il Fiscal Compact (articolo 3 e seguenti) per non parlare del risultato dell’Eurogruppo del 9 aprile 2020, in cui tutti gli stati (che faranno richiesta al MES) saranno costretti a soggiacere agli impegni di stabilità finanziaria e di riforme (punto 16 del verbale).
C’è da dire che ad oggi non è stato attivato nessun MES, ma è stato inserito nell’agenda del Consiglio Europeo del 23 aprile 2020 assieme al fondo SURE per i disoccupati (fondo che potrà raccogliere AL MASSIMO EUR 100 miliardi) ed ai finanziamenti alle imprese della Banca Europea degli Investimenti (anche qui, FINO A EUR 200 miliardi), ovviamente da restituire. Da lì in poi ogni decisione presa sarà definitiva ed in un certo senso potrebbe arrivare ad ipotecare letteralmente il futuro dell’Italia per quelli che, a fortiori, potrebbero essere davvero due lire (ovvero i famosi 36 miliardi di Euro).
Uno scritto su Scenari Economici di Tancredi Vella per noi.
Fonti (oltre a quelle negli hyperlink)
https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/20150203_-_esm_treaty_-_it.pdf
https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_trattato_esm.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:140:0001:0010:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997R1466&from=IT
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/loan-programmes/european-financial-stabilisation-mechanism-efsm_en
https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/efsf-esm-185.htm
https://www.huffingtonpost.it/entry/caduti-nella-trappola-del-mes_it_5e90260dc5b6458ae2a6d324https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-il-meccanismo-europeo-di-stabilita-funzionamento-e-prospettive-di-riforma
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